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Studio di Grafologia Forense
Immagine Di Vecchie Lettere Scritte A Mano

Un caso pratico di testamento olografo apparentemente falso

Certamente la casistica in ambito peritale grafologico è per buona parte rappresentata dall’esame del testamento olografo. In questo articolo tratterò di un caso pratico di testamento olografo apparentemente falso

La possibilità offerta al testatore di lasciare le proprie volontà salvaguardandone la segretezza e la sacralità è il motivo principale alla base dell’ampio uso che si fa ancora oggi di questo strumento. 

In pratica, esso soddisfa quello che è un rapporto esclusivo e segreto con l’atto di ultima volontà proprio per la possibilità di modificare le disposizioni annullandole e sostituendole con una nuova scheda testamentaria e per di più senza la mediazione di alcuno, in qualsiasi momento.  

Perciò, nel nostro ordinamento il testamento olografo costituisce uno dei maggiori momenti di incertezza nel sistema dei traffici commerciali.  Perché le ultime volontà, scritte il più delle volte su semplici fogli di carta, sono idonee a produrre effetti nella successione testamentaria, incidendo così fortemente su quella che è la sorte dei beni ereditari nella sfera giuridica dei terzi.   

Per legge, il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto a mano dal testatore (art. 602. cpc). Pertanto perché un testamento olografo sia valido è necessario che l’autografia sia verificata non solo nella sottoscrizione ma anche nella data e nel testo del documento.  

In pratica, per quanto riguarda la formazione della scheda testamentaria questa può avvenire anche in più volte e in più momenti. Tuttavia nessuna norma impone che la redazione si completi in un unico contesto temporale e  pertanto nessuna invalidità potrà essere invocata se la sottoscrizione è stata apposta dal testatore antecedentemente alla redazione della disposizione testamentaria, purché ovviamente non preceda le disposizioni.  

Effetti della malattia e dell’età sulla scrittura

Anche per la Perizia Calligrafica su testamento olografo vale quanto già affermato in merito all’esame della scrittura ovvero la verifica non può prescindere da un esame fisico e cronologico del documento osservato nella sua globalità, prima di giungere all’osservazione del testo. 

Cito ad esempio un caso al quale ho lavorato qualche anno fa in cui  la cliente sottoponeva al mio esame il testamento di una parente rinvenuto in un cassetto, spuntato fuori chissà da dove, che ad un primo sguardo mostrava segni sospetti di falsificazione.  

Il testamento apparteneva ad un soggetto costretto a letto per infermità e in età avanzata, parliamo di una persona di 85 anni. La grafia mostrava la presenza di tremori ma all’interno di alcune parole compariva una improvvisa fluidità nella linea di scrittura.  In seguito, le perplessità crescevano di fronte alla firma redatta in calce vergata con un movimento più disegnato che scritto.  

Successivamente dalla lettura e approfondimento della cartella clinica il tremore riscontrato nella grafia in verifica appariva coerente con lo stato di malattia e di senescenza della de cuius.

Occorre precisare che per quanto riguarda le persone anziane malate o infermi è frequente riscontrare una scrittura caratterizzata da instabilità e dalla difficoltà evidente nella capacità di controllo dello strumento scrittorio (rinvenibile spesso nel punto di applicazione della penna su carta)

Tuttavia gli effetti della malattia pur esercitando una cospicua influenza sulla scrittura erano regrediti in seguito all’assunzione di farmaci responsabili del ritorno di incantesimi di controllo della scrittura.  

In altre parole, ciò che emergeva da un approfondito esame della grafia era che, malgrado le trasformazioni intervenute nella scrittura, rimanevano invariate alcune caratteristiche grafiche tipiche di un ambito espressivo ben definito tale che l’omogeneità era evidente.  

In questo caso specifico l’accurato esame della grafia (su testamento olografo a prima vista falso) ha permesso alla sottoscritta di poter affermare che l’impronta scrittoria personale della de cuius era riconoscibile e che il testamento pertanto poteva ritenersi autografo.

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